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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

interessi pubblici o privati preponderanti. L’autorità competente può percepire un emolumento per questa prestazione.

3Si presume un interesse preponderante alla consultazione degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale, dei ricercatori e degli avvocati.

Sezione 7: Obbligo del segreto

Art. 70

1I membri delle autorità di perseguimento penale amministrativo, i loro collaboratori e i periti nominati da tali autorità serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.

2Le autorità di perseguimento penale amministrativo possono, richiamato l’articolo 292 CP14, obbligare gli altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento e sulle persone coinvolte, se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede. Tale obbligo va limitato nel tempo.

Sezione 8: Informazione del pubblico

Art. 71

1L’unità amministrativa e, con il suo consenso, la polizia, possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:

a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;

b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;

c. per rettificare notizie o voci inesatte;

d. data la particolare importanza del caso.

2Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento

Capitolo 1: Definizione e statuto

Art. 72 Parti

1Sono parti:

a. l’imputato;

14 RS 311.0