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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

b. l’unità amministrativa, nella procedura di reclamo e nella procedura giudiziaria.

2La persona colpita dalla confisca fruisce degli stessi diritti di parte e degli stessi rimedi giuridici dell’imputato.

3La Confederazione può conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

Art. 73 Altri partecipanti al procedimento

1Sono altri partecipanti al procedimento:

a. il denunciante;

b. il testimone;

c. la persona informata sui fatti;

d. il perito;

e. il terzo aggravato da atti procedurali.

2Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

Art. 74 Capacità processuale

1Una parte può compiere validamente atti procedurali soltanto se ha l’esercizio dei diritti civili.

2Una persona che non ha l’esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale.

3Una persona che non ha l’esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale.

Art. 75 Diritto di essere sentiti

1Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

a. esaminare gli atti;

b. partecipare agli atti procedurali;

c. far capo a un patrocinatore;

d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;

e. presentare istanze probatorie.

2Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.