Progetto

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

Diritto penale amministrativo

Art. 76 Restrizione del diritto di essere sentiti

1Le autorità di perseguimento penale amministrativo possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:

a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;

b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.

2Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.

3Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.

4Se il motivo della restrizione persiste, le autorità di perseguimento penale amministrativo possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.

5Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.

Capitolo 2: Atti procedurali delle parti

Art. 77 Istanze

1Fatte salve le disposizioni contrarie della presente legge, le parti possono chiedere in ogni momento che si proceda a determinate operazioni d’inchiesta.

2L’unità amministrativa esamina le istanze e offre alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi.

Art. 78 Forma

1Le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le istanze scritte vanno datate e firmate.

2Se la trasmissione avviene per via elettronica, le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 201615 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:

a. il formato degli atti e dei relativi allegati;

b. le modalità di trasmissione;

c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

3Per altro, fatte salve disposizioni contrarie della presente legge, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale.

15 RS 943.03