Progetto

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto

Diritto penale amministrativo

4L’unità amministrativa può respingere istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.

Capitolo 3: Definizione e posizione giuridica dell’imputato

Art. 79 Definizione

1È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia o, da parte di un’autorità di perseguimento penale amministrativo, in un atto procedurale.

2I diritti e gli obblighi dell’imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una decisione ai sensi dell’articolo 265 o degli articoli 284–288.

Art. 80 Posizione giuridica

1L’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Ha segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

2Se l’imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque.

Art. 81 Capacità dibattimentale

1L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.

2In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.

3Se l’incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.

Capitolo 4: Patrocinio

Sezione 1: Principi

Art. 82

1A tutela dei loro interessi, l’imputato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio.

2Per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori. In tal caso ne designano uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l’unico recapito per le notificazioni.