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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
2Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura dell’inchiesta, la difesa dev’essere assicurata prima del primo interrogatorio da parte dell’unità amministrativa o della polizia su suo incarico.
3Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione.
Art. 87 Difensore d’ufficio
1L’unità amministrativa dispone una difesa d’ufficio:
a. in caso di difesa obbligatoria:
1. nonostante ingiunzione dell’unità amministrativa, l’imputato non designa un difensore di fiducia,
2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
3Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o una multa superiore a 12 000 franchi.
Art. 88 Designazione del difensore d’ufficio
1Il difensore d’ufficio è designato dall’unità amministrativa.
2Nello scegliere il difensore d’ufficio bisogna tenere conto della sua idoneità e, se possibile, dei desideri dell’imputato.
Art. 89 Revoca e sostituzione del difensore d’ufficio
1Se il motivo della difesa d’ufficio viene meno, l’unità amministrativa revoca il mandato.
2Se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, l’unità amministrativa designa un altro difensore d’ufficio.
Art. 90 Retribuzione del difensore d’ufficio
1Il difensore d’ufficio è retribuito secondo le regole sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale.
2Fatto salvo l’articolo 91, l’unità amministrativa stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento, ma al più tardi al momento della promozione