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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
dell’accusa (art. 276 cpv. 1). Se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento o la promozione dell’accusa, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita dall’unità amministrativa.
3Il difensore d’ufficio può contestare la decisione relativa all’importo, entro 30 giorni, con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
4Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.
5La pretesa della Confederazione si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
Art. 91 Proseguimento della difesa d’ufficio nel procedimento giudiziario
1Se non termina al momento del deposito dell’atto d’accusa presso il giudice (art. 281 cpv. 1), la difesa d’ufficio prosegue senza nuova decisione.
2In tal caso, l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento.
Capitolo 5: Traduzioni
Art. 92
1Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, l’unità amministrativa fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all’interprete se essa stessa e l’estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2Anche se assistito da un difensore, l’imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all’occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 70, 73 e 140–148).