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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Capitolo 6: Notificazione

Art. 93 Elezioni di domicilio

1Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

2Le parti con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

3Le comunicazioni destinate a una parte che ha designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.

4Se la parte deve comparire personalmente a un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.

Art. 94 Notificazione mediante pubblicazione

1La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:

a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b. una notificazione è impossibile o comporterebbe complicazioni straordinarie;

c. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.

2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

4I verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

Capitolo 7: Partecipazione all’assunzione delle prove

Art. 95 In generale

1 Le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte dell’unità amministrativa come pure di porre domande agli interrogati.

2Il diritto di partecipare all’assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.

3La parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinatore, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.