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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Capitolo 2: Decreto di non luogo a procedere

Art. 102

1L’unità amministrativa emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:

a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;

b. vi sono impedimenti a procedere;

c. si tratta di un caso di esigua gravità (art. 29) in cui è giustificato rinunciare all’azione penale;

d. le condizioni di altre disposizioni del diritto federale impongono di rinunciare al perseguimento penale, segnatamente quando le condizioni degli articoli 52, 53 e 54 CP17 sono adempiute.

2Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento.

Titolo quinto: Mezzi di prova e verbali

Capitolo 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove

Art. 103 Principi

1Per l’accertamento della verità le autorità di perseguimento penale amministrativo si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

2I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità di perseguimento penale amministrativo oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

3Se la raccolta di prove non è necessaria, è steso immediatamente il verbale finale secondo l’articolo 256.

3Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 261 sull’abbandono e 268 sul decreto penale in procedura abbreviata.

Art. 104 Metodi probatori vietati

1È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.

2L’uso di siffatti metodi è pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta.

17 RS 311.0