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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
4Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
Art. 96 Nella procedura di assistenza giudiziaria
1Se si raccolgono prove all’estero nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all’assunzione delle prove è soddisfatto se le parti:
a. possono formulare domande da rivolgere all’autorità estera richiesta;
b. a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale;
c. possono porre domande completive per scritto.
2È applicabile l’articolo 95 capoverso 4.
Capitolo 8: Gestione, esame e conservazione degli atti
Art. 97 Gestione degli atti
1Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a. i verbali procedurali e quelli d’interrogatorio;
b. gli atti raccolti dall’autorità di perseguimento penale amministrativo;
c. gli atti prodotti dalle parti.
2Le autorità di perseguimento penale amministrativo acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.
3Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.
4Le autorità di perseguimento penale amministrativo provvedono alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici possono rinunciare alla compilazione di un elenco.
Art. 98 Esame degli atti di un procedimento pendente
1Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale amministrativo al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte dell’unità amministrativa; è fatto salvo l’articolo 76.
2Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali, penali amministrativi o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.