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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 105 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

1Le prove raccolte in violazione dell’articolo 104 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore della presente legge.

2Le prove raccolte dalle autorità di perseguimento penale amministrativo in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.

3Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d’ordine possono essere utilizzate.

4Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 non possono essere utilizzate.

5I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.

Capitolo 2: Verbali

Art. 106 Disposizioni generali

1Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.

2L’estensore del verbale, il collaboratore dell’unità amministrativa incaricato dell’atto procedurale o dell’interrogatorio e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.

3L’unità amministrativa è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.

4Può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.

Art. 107 Verbali del procedimento

I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:

a. la natura, il luogo, la data e l’ora;

b. il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e e delle altre persone presenti;

c. le istanze e conclusioni delle parti;

d. il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;

e. le deposizioni degli interrogati;