Progetto
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto
Diritto penale amministrativo
Art. 113 Interrogatorio per videoconferenza
1L’unità amministrativa può procedere a un interrogatorio per videoconferenza se la comparizione personale dell’interrogando non è possibile o lo è soltanto con grande dispendio.
2L’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo.
Art. 114 Rapporti scritti
L’autorità di perseguimento penale amministrativo può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio.
Art. 115 Interrogatorio di più persone e confronti
1Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2L’unità amministrativa può mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere.
3Può obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4Può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
a. vi è un conflitto d’interesse; oppure
a. nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.
Sezione 2: Misure protettive
Art. 116 In generale
1Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell’articolo 130 a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, l’unità amministrativa adotta, su domanda o d’ufficio, adeguate misure protettive.
2A tal fine, l’unità amministrativa può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:
a. garantendo l’anonimato;
b. svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
c. accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
d. modificando l’aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole;
e. ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.