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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 113 Interrogatorio per videoconferenza

1L’unità amministrativa può procedere a un interrogatorio per videoconferenza se la comparizione personale dell’interrogando non è possibile o lo è soltanto con grande dispendio.

2L’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo.

Art. 114 Rapporti scritti

L’autorità di perseguimento penale amministrativo può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio.

Art. 115 Interrogatorio di più persone e confronti

1Gli interrogandi sono sentiti separatamente.

2L’unità amministrativa può mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere.

3Può obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.

4Può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:

a. vi è un conflitto d’interesse; oppure

a. nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.

Sezione 2: Misure protettive

Art. 116 In generale

1Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell’articolo 130 a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, l’unità amministrativa adotta, su domanda o d’ufficio, adeguate misure protettive.

2A tal fine, l’unità amministrativa può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:

a. garantendo l’anonimato;

b. svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;

c. accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;

d. modificando l’aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole;

e. ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.