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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Art. 99 Procedura in caso di domanda d’esame degli atti
1In merito all’esame degli atti decide l’unità amministrativa. Quest’ultima adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.
2Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità di perseguimento penale amministrativo interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.
3Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.
Art. 100 Conservazione degli atti
1Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.
Titolo quarto: Inchiesta
Capitolo 1: Apertura
Art. 101
1L’unità amministrativa apre l’inchiesta se:
a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b. dispone provvedimenti coercitivi.
2Può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3Apre l’inchiesta mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4Può estendere l’inchiesta ad altri imputati e ad altri reati. Il capoverso 3 è applicabile.
4Rinuncia ad aprire l’inchiesta se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto penale in procedura abbreviata (art. 268).