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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 110 Rettifica

1Il collaboratore dell’unità amministrativa incaricato dell’atto procedurale o dell’interrogatorio rettifica le sviste manifeste insieme con l’estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.

2Sulle istanze di rettifica del verbale decide l’unità amministrativa.

3Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall’estensore del verbale e dal collaboratore dell’unità amministrativa incaricato dell’atto procedurale o dell’interrogatorio. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.

Capitolo 3: Interrogatori; informazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 111 Autorità penali amministrative competenti

1Gli interrogatori sono effettuati dall’unità amministrativa.

2La polizia può interrogare imputati e persone informate sui fatti alle condizioni di cui agli articoli 39 e 57. L’unità amministrativa può, nel caso specifico, incaricare membri della Polizia giudiziaria federale di effettuare gli interrogatori di testimoni.

Art. 112 Svolgimento dell’interrogatorio

1In una lingua a lui comprensibile, l’interrogato è dapprima:

a. invitato a declinare le sue generalità;

b. informato sull’oggetto del procedimento e sulla veste in cui è sottoposto ad interrogatorio;

c. informato in modo completo circa i suoi diritti e obblighi.

2L’osservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1 è messa a verbale.

3L’autorità penale amministrativa può effettuare ulteriori accertamenti circa l’identità dell’interrogato.

4L’autorità penale amministrativa invita l’interrogato ad esprimersi sull’oggetto dell’interrogatorio.

5Con domande e obiezioni formulate in modo chiaro l’autorità penale amministrativa mira a ottenere una deposizione completa e a chiarire le contraddizioni.

6L’interrogato depone in base a quanto ricorda. Con l’accordo dell’unità amministrativa, può servirsi di documenti scritti; al termine dell’interrogatorio questi documenti sono acquisiti agli atti.

7Chi ha disturbi di elocuzione o di udito è interrogato per scritto o con l’aiuto di adeguati assistenti.