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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

f. lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall’autorità di perseguimento penale amministrativo e l’osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;

g. gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante il procedimento penale amministrativo;

h. le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.

Art. 108 Verbali d’interrogatorio in generale

1Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

2Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l’interrogato.

3Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

4L’unità amministrativa può consentire all’interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

5Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

6Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell’interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

7I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

Art. 109 Verbali in caso di registrazione dell’interrogatorio

Se l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, si applicano le seguenti deroghe alle regole generali (art. 108):

a. il verbale può essere redatto dopo l’interrogatorio, sulla base delle registrazioni; deve tuttavia essere redatto di norma entro sette giorni dall’interrogatorio;

b. l’autorità interrogante può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare e vistare;

c. la registrazione dell’interrogatorio è immediatamente acquisita agli atti.