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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
3L’unità amministrativa può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia.
4Se si procede all’interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, l’unità amministrativa può anche disporre che il primo interrogatorio del minorenne si svolga al più presto possibile. Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, può inoltre disporre le seguenti misure protettive:
a. un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
b. nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte;
c. si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
d. gli interrogatori sono effettuati da una persona appositamente formata e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
e. le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
f. chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.
5Per tutte le misure protettive che adotta, l’unità amministrativa provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell’imputato.
6Qualora sia stato garantito l’anonimato a persone da proteggere, l’unità amministrativa adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona.
Art. 117 Garanzia dell’anonimato
1L’unità amministrativa può garantire l’anonimato alla persona da proteggere.
2Se concede la garanzia dell’anonimato, l’unità amministrativa la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento.
3Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate.
4Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali e tutte le autorità penali amministrative investite della causa.
5La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato.