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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Sezione 5: Testimoni
Art. 125 Definizione
È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.
Art. 126 Capacità e obbligo di testimoniare
1È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all’oggetto dell’interrogatorio.
2Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.
Art. 127 Accertamenti riguardo ai testimoni
1La vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l’attendibilità.
2Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, l’unità amministrativa può ordinare che il testimone sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l’importanza del procedimento penale amministrativo e della testimonianza lo giustifichi.
Art. 128 Obbligo del testimone di serbare il segreto
1L’autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell’articolo 292 CP19, a serbare il segreto sull’interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.
2L’obbligo va limitato nel tempo.
3L’obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.
Art. 129 Indennità
Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.
Art. 130 Facoltà di non deporre per legami personali
1Hanno facoltà di non deporre:
a. il coniuge o il convivente di fatto dell’imputato;
b. chi ha figli in comune con l’imputato;
c. i parenti o affini in linea retta dell’imputato;
19 RS 311.0