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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Sezione 5: Testimoni

Art. 125 Definizione

È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.

Art. 126 Capacità e obbligo di testimoniare

1È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all’oggetto dell’interrogatorio.

2Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.

Art. 127 Accertamenti riguardo ai testimoni

1La vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l’attendibilità.

2Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, l’unità amministrativa può ordinare che il testimone sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l’importanza del procedimento penale amministrativo e della testimonianza lo giustifichi.

Art. 128 Obbligo del testimone di serbare il segreto

1L’autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell’articolo 292 CP19, a serbare il segreto sull’interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.

2L’obbligo va limitato nel tempo.

3L’obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.

Art. 129 Indennità

Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.

Art. 130 Facoltà di non deporre per legami personali

1Hanno facoltà di non deporre:

a. il coniuge o il convivente di fatto dell’imputato;

b. chi ha figli in comune con l’imputato;

c. i parenti o affini in linea retta dell’imputato;

19 RS 311.0