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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
6L’unità amministrativa e chi dirige il procedimento in giudizio secondo l’articolo 61 CPP18 revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno.
Art. 118 Misure per la protezione di agenti infiltrati
1Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anonimato hanno il diritto:
a. di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
b. a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
2L’unità amministrativa adotta le necessarie misure protettive.
Art. 119 Misure per la protezione di persone affette da turba psichica
1Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate.
2L’unità amministrativa può incaricare dell’interrogatorio un’autorità di perseguimento penale amministrativo o servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti.
Art. 120 Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento La Confederazione può prevedere misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento.
Sezione 3: Imputato
Art. 121
1In tutte i gradi del procedimento le autorità di perseguimento penale amministrativo possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
2Le autorità penali offrono all’imputato l’opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.
3All’inizio del primo interrogatorio, la polizia o il responsabile dell’inchiesta informa l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a. è stata avviato un procedimento penale amministrativo nei suoi confronti e su quali reati;
b. ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c. ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio;
d. può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
18 RS 312.0