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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Art. 204 Domanda di proroga della carcerazione
1Scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l’unità amministrativa può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata prima che siano trascorsi tre mesi di carcerazione
2La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali.
3Il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all’imputato e al suo difensore l’opportunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga.
4Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la carcerazione preventiva sia provvisoriamente prorogata fino a quando avrà deciso.
5Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide al più tardi entro cinque giorni dopo la ricezione del parere dell’imputato o del suo difensore o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Può incaricare l’unità amministrativa di procedere a determinati atti istruttori oppure disporre una misura sostitutiva.
6Di regola, la procedura è scritta, ma il giudice dei provvedimenti coercitivi può convocare un’udienza; questa si svolge a porte chiuse.
7La proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi.
Art. 205 Domanda di scarcerazione
1L’imputato, fatto salvo il capoverso 5, può presentare in ogni tempo all’unità amministrativa, per scritto od oralmente a verbale, una domanda di scarcerazione. La domanda va motivata succintamente.
2Se accoglie la domanda, l’unità amministrativa scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accogliere la domanda, entro tre giorni dalla ricezione inoltra la stessa, unitamente agli atti, al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato.
3Il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette il parere all’imputato e al suo difensore per eventuale replica entro tre giorni.
4Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in un’udienza a porte chiuse al più tardi cinque giorni dopo la ricezione della replica o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, la decisione può essere resa in procedura scritta. Per altro è applicabile per analogia l’articolo 203 capoversi 2–5.
5Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può fissare un termine di un mese al massimo durante il quale l’imputato non può presentare alcuna domanda di scarcerazione.