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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Sezione 5: Carcerazione di sicurezza
Art. 206 Decisione
1Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta dell’unità amministrativa.
2Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado ai sensi dell’articolo 61 lettere c e d CPP41 avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 103 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
a. dagli articoli 202 e 203, se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
b. dall’articolo 204, se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.
Art. 207 Scarcerazione nel procedimento di primo grado
1Nel procedimento di primo grado, l’imputato e l’unità amministrativa possono presentare domanda di scarcerazione.
2La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio ai sensi dell’articolo 61 lettere c e d CPP42.
3Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.
4Previo accordo dell’unità amministrativa, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento ai sensi dell’articolo 61 lettere c e d CPP43. Se l’unità amministrativa non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.
5Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 205.
Art. 208 Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado
1Nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza:
a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure;
b. in vista della procedura di appello.
2Se l’imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, l’unità amministrativa può proporre al tribunale medesimo di vincolare a misure la liberazione della persona assolta, sotto la comminatoria dell’articolo 292
41 RS 312.0
42 RS 312.0
43 RS 312.0