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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie
Art. 236 Principio
Il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta dell’unità amministrativa, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l’imputato e una banca o un istituto analogo per far luce su crimini o delitti.
Art. 237 Esecuzione
1Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all’istituto analogo istruzioni concernenti:
a. le informazioni e i documenti da fornire;
b. i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.
2La banca e l’istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:
a. poterli rendere penalmente responsabili; oppure
b. poterli rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all’articolo 231 capoversi 1 e 2.
4Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo entro dieci giorni dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46). Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Sezione 5: Inchiesta mascherata
Art. 238 Definizione
Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.
Art. 239 Condizioni
1L’unità amministrativa può disporre un’inchiesta mascherata se:
a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b. la gravità del reato giustifica l’inchiesta mascherata;
c. le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.