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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 233 Condizioni ed esecuzione

1L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell’imputato.

2Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l’imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.

3L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:

a. rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l’imputato partecipa durante la privazione della libertà;

b. sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 132–135.

4Per altro, l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 218– 231.

Sezione 3: Osservazione

Art. 234 Condizioni

1Nei luoghi accessibili al pubblico, l’unità amministrativa può far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;

b. altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2Un’osservazione non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del capo del perseguimento penale.

3Nell’ambito dell’osservazione, possono essere impiegati dispositivi tecnici di localizzazione. I dati di localizzazione possono essere impiegati soltanto per la localizzazione durante l’osservazione in corso e non possono essere né rilevati né impiegati come mezzi di prova in un procedimento penale amministrativo.

Art. 235 Comunicazione

1Al più tardi alla stesura del verbale finale l’unità amministrativa comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.

2La comunicazione è differita o tralasciata se:

a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.