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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
di pagare. Sono eccettuati gli onorari e le diarie degli impiegati cantonali, come anche gli emolumenti e le tasse di bollo.
2A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla riunione di procedimenti giusta l’articolo 40.
3Le contestazioni fra Confederazione e Cantone quanto al rimborso delle spese sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1).
Capitolo 2: Indennizzo
Sezione 1: Nel procedimento chiuso da un’autorità di perseguimento penale amministrativo
Art. 301 Pretese
1Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; la tariffa determinante è quella del Cantone il cui tribunale sarebbe competente secondo l’articolo 42 capoverso 2;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2L’autorità di perseguimento penale amministrativo esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.
3Se l’imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l’indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.
4L’indennità è a carico della Confederazione.
Art. 302 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione morale
L’autorità di perseguimento penale amministrativo può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
a. l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
b. le spese dell’imputato sono di esigua entità.