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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
2Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo 70 capoverso 2 del CP74, l’unità amministrativa competente emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa.
Titolo sedicesimo: Spese, indennità e regresso
Capitolo 1: Spese
Sezione 1: Nel procedimento dinnanzi alle autorità di perseguimento penale amministrativo
Art. 293 Definizione
1Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
2Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:
a. la difesa d’ufficio;
b. le traduzioni;
c. le perizie;
d. la cooperazione di altre autorità;
e. la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
Art. 294 Principio
Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione; sono fatte salve disposizioni derogatorie della presente legge.
Art. 295 Calcolo ed emolumenti
1Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese procedurali e fissa gli emolumenti.
2Per i casi semplici, può prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
Art. 296 Sospensione e condono
L’autorità competente può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
74RS 311.0