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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

2Prima di stabilire l’indennità, il tribunale deve dare all’autorità di perseguimento penale amministrativo la possibilità di esprimersi sul diritto all’indennità e l’importo della medesima e di presentare proposte.

Sezione 3: Diritto di regresso

Art. 307

1Chiunque ha provocato dolosamente il procedimento può essere obbligato a rimborsare alla Confederazione, in tutto o in parte, le indennità pagate in virtù degli articoli 301–304 o 306.

2L’unità amministrativa competente decide circa il diritto di regresso.

3La decisione può, entro dieci giorni dalla notificazione, essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell’articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia. Se non è interposto reclamo nel termine legale, la decisione è equiparata a una sentenza passata in giudicato.

4Il diritto di regresso si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dacché la decisione o la sentenza circa il diritto all’indennità è passata in giudicato.

Titolo diciassettesimo: Procedimento contumaciale per i procedimenti penali chiusi da un’autorità di perseguimento penale amministrativo

Art. 308

1Se l’imputato non ha eletto un domicilio in Svizzera ed è d’ignota dimora, l’unità amministrativa può continuare il procedimento in sua assenza. È applicabile l’articolo 93 capoverso 2. Il decreto penale o la decisione penale deve indicare che è possibile presentare un’istanza di nuova decisione secondo il capoverso 2.

2Se si presenta o è catturato, l’imputato può, entro 30 giorni da quando è stato informato del decreto penale o della decisione penale, presentare per scritto od oralmente un’istanza di nuova decisione all’autorità di perseguimento penale amministrativo che si è pronunciata per ultima.

3Se l’istanza è presentata dopo la scadenza del termine, l’unità amministrativa lo constata in una decisione che notifica all’imputato. Quest’ultimo può, entro dieci giorni dalla notificazione, impugnare la decisione di rigetto con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell’articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia.

4Se l’istanza è presentata tempestivamente, si applica la procedura ordinaria. L’unità amministrativa ne informa l’imputato per scritto.