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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 303 Indennizzo e riparazione del torto morale per provvedimenti

coercitivi ingiustificati e carcerazione di durata eccessiva

1Se nei confronti dell’imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità di perseguimento penale amministrativo gli riconosce un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

2In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

3Il diritto di cui al capoverso 2 decade se l’imputato è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta.

Art. 304 Terzi

1I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità di perseguimento penale amministrativo hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.

2I terzi inoltrano l’istanza d’indennizzo all’autorità di perseguimento penale amministrativo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se i terzi non ottemperano a tale obbligo, l’autorità di perseguimento penale amministrativo non entra nel merito dell’istanza.

3La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, l’unità amministrativa può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.

Art. 305 Prescrizione

1Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.

2L’autorità di perseguimento penale amministrativo decide sulla richiesta al più tardi entro tre mesi. Entro 10 giorni dalla notificazione, tale decisione può essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell’articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia.

Sezione 2: Nel procedimento giudiziario

Art. 306

1Il giudice decide anche circa l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento dinnanzi all’autorità di perseguimento penale amministrativo.