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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 285 Apertura del procedimento su istanza

1L’imputato può chiedere la revisione e, se questi è deceduto, possono chiederla il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi parenti in linea retta e i suoi fratelli e sorelle.

2L’istanza di revisione, con i motivi e le prove che la giustificano, è presentata per scritto all’unità amministrativa che ha emanato la decisione contestata.

3Le istanze di cui all’articolo 284 capoverso 1 lettera b sono presentate entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.

4La domanda di revisione sospende l’esecuzione della decisione contestata soltanto se l’unità amministrativa lo ordina; quest’ultima può sospendere l’esecuzione esigendo garanzie o ordinare altri provvedimenti cautelari.

5L’unità amministrativa può completare l’inchiesta e ordinare un’udienza orale.

Art. 286 Apertura del procedimento d’ufficio

Se intraprende la revisione d’ufficio, l’unità amministrativa può riaprire l’inchiesta; agli interessati sarà data la possibilità di esprimersi sul motivo della revisione e sulla prevista modifica della decisione.

Art. 287 Annullamento della decisione anteriore

1Se vi è un motivo di revisione, l’unità amministrativa annulla la decisione anteriore e abbandona il procedimento oppure rende una decisione penale o una decisione di confisca; essa decide nel contempo sulla restituzione di multe, spese e beni confiscati. È fatto salvo il rinvio a giudizio (art. 41 cpv. 1).

2La decisione dev’essere motivata; per il rimanente si applica per analogia l’articolo 267 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

3Contro la decisione penale o di confisca può essere chiesto il giudizio di un tribunale conformemente all’articolo 275.

4Il giudice esamina anche se vi è un motivo di revisione a tenore dell’articolo 284.

Art. 288 Rigetto del motivo di revisione

1Se non vi è un motivo di revisione, l’unità amministrativa lo attesta in una decisione.

2Se la domanda di revisione è respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente.

3La decisione dev’essere motivata e notificata alle persone interessate alla procedura di revisione.

4Il richiedente può, entro dieci giorni dalla notificazione, impugnare la decisione di rigetto con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46 cpv. 1); le disposizioni procedurali dell’articolo 49 capoversi 2–6 si applicano per analogia.