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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Capitolo 2: Sentenze delle giurisdizioni di primo grado
Art. 289
La revisione delle sentenze passate in giudicato delle giurisdizioni di primo grado è retta dagli articoli 379–392 e 410–415 CPP72.
Titolo quindicesimo: Esecuzione
Art. 290 Competenza
1Gli ordini, i decreti e le decisioni dell’unità amministrativa, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall’unità amministrativa, eccetto per quanto riguarda le spese del procedimento giudiziario il cui recupero incombe al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell’ambito del procedimento penale amministrativo sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 188973 sulla esecuzione e sul fallimento. La riscossione può essere delegata a un’altra unità amministrativa.
3Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L’interesse moratorio è del 5 per cento.
4L’unità amministrativa può compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale amministrativo, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
5I Cantoni provvedono all’esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà; la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione.
Art. 291 Commutazione delle multe e delle pene pecuniarie
1La multa o la pena pecuniaria che non può essere riscossa è, a richiesta dell’unità amministrativa, commutata conformemente all’articolo 10.
2La commutazione compete al giudice che ha giudicato sul reato o che ne avrebbe avuto la competenza (art. 42).
Art. 292 Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc.
1In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, le pene pecuniarie, gli oggetti e valori patrimoniali confiscati, i risarcimenti e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo gli articoli 167–172 sono devoluti alla Confederazione.
72 RS 312.0
73 RS 281.1