Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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usata nell’ordinanza del 25 novembre 199827 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) e contempla tutte le autorità cui le leggi speciali conferiscono competenze in materia di diritto penale amministrativo (art. 6-8 OLOGA ed elenco dell’allegato 1 OLOGA). La sostituzione non implica modifiche materiali rispetto alla situazione giuridica vigente.

In tutta la legge la terminologia è adeguata a quella del CPP o, se quest’ultima non contiene nozioni equivalenti, modernizzata. Ad esempio, nella versione francese «inculpé» è sostituito da «prévenu» (nella versione italiana l’uso di tale termine è già uniforme). Nelle versioni tedesca e italiana le espressioni «Widerhandlung» / «infrazione» sono, laddove opportuno, sostituite da «Straftat» / «reato», mentre in francese non è necessario intervenire poiché «infraction» equivale a tali termini tedeschi e italiani. L’espressione «funzionario inquirente» della DPA vigente è sostituita da «responsabile dell’inchiesta», poiché la nozione di funzionario non ha più alcun senso dopo la scomparsa del relativo status; occorre invece parlare di impiegato della Confederazione ai sensi della legge del 24 marzo 200028 sul personale della Confederazione (LPers). Lo stesso vale per gli istituti autonomi di diritto pubblico, quali Swissmedic29, che non sottostanno alla LPers.

La DPA vigente menziona in diverse disposizioni i termini «direttore» e «capo dell’amministrazione» (art. 26 cpv. 2 lett. a e b, 26 cpv. 3, 27 cpv. 1, 28 cpv. 1, 48 cpv. 3 e 51 cpv. 6). Nell’AP-DPA (art. 49 e 53), queste espressioni sono sostituite da «capo della sottodivisione incaricata del perseguimento penale amministrativo in seno all’unità amministrativa» e dalla sua forma abbreviata «capo del perseguimento penale». L’identificazione delle persone a cui si riferiscono le espressioni «direttore» e «capo dell’amministrazione» non è chiara e quindi il loro uso crea incertezza. Mentre il direttore di un ufficio può evidentemente essere designato come «direttore», vi è maggiore incertezza con l’uso di «capo dell’amministrazione». Come illustrato, l’espressione «capo del perseguimento penale» designa il capo della sottodivisione incaricata del perseguimento penale amministrativo in seno alla competente unità amministrativa, fermo restando che anche quest’ultima è in linea di principio incaricata di fare applicare il diritto amministrativo di cui i procedimenti penali amministrativi intendono garantire il rispetto. La sostituzione delle espressioni «direttore» e «capo dell’amministrazione» con «capo del perseguimento penale» nell’ambito delle disposizioni summenzionate, che conferiscono determinate competenze specifiche nella procedura penale amministrativa, in particolare competenze giurisdizionali, implica che tali competenze potranno ormai essere esercitate soltanto da una persona che ricopre la funzione di capo della sottodivisione incaricata del perseguimento penale amministrativo in seno all’unità amministrativa competente per il perseguimento penale amministrativo in un determinato settore. Nel caso concreto tale funzione dipende dall’organizzazione interna dell’unità amministrativa e può quindi variare. Ogni autorità gode pertanto di un’ampia autonomia a tal riguardo. Da quanto precede si deduce tuttavia che, per esempio, il capo dell’unità amministrativa incaricata di perseguire reati in un determinato settore, ad esempio la direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica o il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze, non possono svolgere la suddetta funzione. L’espressione «capo del perseguimento penale», come illustrato sopra, permette invece di mantenere un buon numero di competenze attuali, quali ad esempio quella del capo del servizio giuridico del DFF di decidere sui reclami in virtù dell’articolo 27 capoverso 1 DPA vigente30, ripreso dall’articolo 48 capoverso 1 lettera a AP-DPA. Questa nuova definizione e le sue conseguenze sulle attribuzioni

27 RS 172.010.1

28 RS 172.220.1

29Cfr. l’ordinanza del 4 maggio 2018 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sul suo personale (ordinanza sul personale di Swissmedic;

RS 812.215.4)

30 TPF, 10.1.2012, BV.2011.26, consid. 2.3 ; TPF, 4.5.2022, BV.2021.44, consid. 2.2