Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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facilita inoltre il compito dei destinatari dell’AP-DPA, poiché per applicare la DPA non avranno bisogno di consultare un’altra legge, e sottolinea anche l’importanza fondamentale del CPP nel settore del diritto penale amministrativo. Per facilitare l’applicazione della legge e ribadire l’importanza fondamentale del CPP per il diritto penale amministrativo si rinuncia pertanto a rinvii diretti al CPP e si riprendono nell’AP-DPA le pertinenti disposizioni del CPP.

3.1.4 Mantenimento di una legge distinta che disciplina il diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa

Le particolarità del diritto penale amministrativo e della giurisdizione penale amministrativa richiedono numerose e importanti deroghe al CPP. In particolare deve essere efficacemente limitato il rischio di concentrare nella stessa autorità l’attuazione del diritto amministrativo, il perseguimento dei reati e il giudizio di questi ultimi, in particolare concedendo la possibilità di accedere in qualsiasi momento a un controllo giudiziario. La necessità di derogare al CP è meno frequente e sarebbe quindi ipotizzabile integrare queste eccezioni nel CP stesso. Tuttavia, a differenza del CP e del CPP, il diritto penale amministrativo costituisce un insieme di norme che, sia sul piano materiale che su quello procedurale, non sono di competenza delle autorità penali che applicano il CP e il CPP. Appare pertanto più coerente e ragionevole lasciarle insieme in una legge distinta.

Visto che la DPA non è stata riveduta per quasi cinquant’anni, sono ricomparse nelle leggi settoriali numerose disposizioni speciali materiali o procedurali, cosicché oggi ci si ritrova in una situazione analoga a quella del momento dell’adozione della DPA: la materia manca di uniformità e coerenza. La presente revisione intende quindi anche uniformare il diritto penale amministravo integrandolo nella DPA. Solo se un settore particolare esige un disciplinamento divergente quest’ultimo deve essere inserito nella pertinente legge speciale. Anche il gruppo di lavoro ha d’altronde espresso l’auspicio di uniformazione. L’AP-DPA propone quindi:

• la revisione dell’articolo 7 DPA e delle disposizioni che ne derivano nelle leggi settoriali

sotto forma di normativa unica della punibilità per i reati commessi nel quadro di un’impresa. È mantenuto il principio secondo cui l’impresa è condannata al pagamento della multa senza una colpa da parte sua. L’impresa sarà passibile di una multa di 50 000 franchi al massimo se è commessa una contravvenzione di diritto penale amministrativo nella sua gestione e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto alla gravità dell’infrazione. La nuova normativa precisa inoltre gli aspetti procedurali legati alla sua attuazione. Infine, sono abrogate le disposizioni divergenti delle leggi settoriali;

• la normativa uniforme di tutti i provvedimenti coercitivi. L’AP-DPA ammette il ricorso alle

misure di sorveglianza segrete da una parte riprendendo i casi in cui le autorità di perseguimento penale amministrativo possono far capo già oggi alle misure di sorveglianza segrete in virtù della legislazione speciale e dall’altra riprendendo nella più ampia misura possibile le condizioni procedurali del CPP.

3.1.5 Terminologia

Le espressioni «amministrazione» e «autorità amministrativa», usate nella DPA in vigore, sono in linea di massima sostituite da «unità amministrativa». Anche se correnti, agevolmente interpretabili e comprensibili nel contesto in questione, tali espressioni non sono infatti consolidate e possono risultare imprecise. «unità amministrativa» è invece conforme alla terminologia