Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 232 e 233 Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza

Gli articoli 232 e 233 disciplinano la sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza nell’ambito di un procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questo provvedimento coercitivo è contemplato dagli articoli 280 e seguente.

Art. 232 Scopo dell’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

Sotto il profilo materiale l’articolo 232 riprende l’articolo 280 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 233 Condizioni ed esecuzioni

Sotto il profilo materiale l’articolo 233 riprende l’articolo 281 CPP.

Art. 234 e 235 Osservazione

Gli articoli 234 e 235 disciplinano l’osservazione nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questo provvedimento coercitivo è contemplato dagli articoli 282 e seguente.

Art. 234 Condizioni

L’art. 234 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’unità amministrativa possa compiere un’osservazione.

Sotto il profilo materiale il capoverso 1 riprende essenzialmente l’articolo 282 capoverso 1 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Mentre nel procedimento penale ordinario anche la polizia può disporre un’osservazione durante le sue indagini, il capoverso 1 riserva questa competenza all’unità amministrativa. Questa differenza è giustificata dal fatto che nel procedimento penale amministrativo non esiste una fase delle indagini riservata per legge alla polizia e quindi gli eventuali atti della polizia s’iscrivono nell’ambito degli articoli 39 e 57 capoversi 3 e 4 AP-DPA. In entrambi i casi la direzione spetta comunque all’unità amministrativa o al responsabile dell’inchiesta, e non alla polizia. Per i motivi di questa scelta si vedano i commenti agli articoli 39 e 57 capoversi 3 e 4 AP-DPA.

La lettera a riprende sotto il profilo materiale l’articolo 282 capoverso 1 lettera a CPP. Così come la citata disposizione del CPP prevede che le autorità di perseguimento penale ordinario possano ricorrere all’osservazione per tutti i crimini e i delitti di diritto penale ordinario, ossia quelli di loro competenza, la lettera a prevede la possibilità per le autorità di perseguimento penale amministrativo di ricorrere a tale misura di sorveglianza per tutti i crimini e i delitti di loro competenza. Per maggiori dettagli, si veda il commento relativo agli articoli 153 e seguenti AP-DPA, Misure di sorveglianza segrete.

La lettera b riprende l’articolo 282 capoverso 1 lettera b CPP.