Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Il capoverso 2 riprende sostanzialmente la condizione d’autorizzazione dell’osservazione prevista nelle leggi speciali vigenti, segnatamente negli articoli 128a capoverso 2 LD e 90a capoverso 2 LATer, con la differenza che l’autorizzazione in questione deve essere rilasciata dal capo del perseguimento penale (v. n. 3.1.5)388.
Il capoverso 3 permette di utilizzare dispositivi tecnici di localizzazione per eseguire l’osservazione in modo efficace.
L’osservazione permette di osservare persone nel corso di un lungo periodo di tempo in modo sistematico e pianificato al fine di raccogliere prove per la procedura penale. Permette ad esempio di osservare come agiscono le persone osservate e il loro modus operandi. Nel settore del contrabbando, ad esempio, l’osservazione è il solo modo per identificare i conducenti, individuare le strade di consegna e i depositi e constatare la natura e la portata del contrabbando.
Affinché l’osservazione sia efficace per tutta la sua durata, non si deve perdere il controllo sulla persona osservata, ciò significa che gli osservatori devono sapere in ogni momento, direttamente o indirettamente, dove si trova il soggetto osservato senza farsi scoprire né svelare l’osservazione. Nelle attuali condizioni della circolazione e nelle zone edificate ciò rappresenta una sfida particolare, soprattutto quando le persone osservate fanno tragitti, ad esempio per la consegna, più lunghi, e tentano di scoprire un’osservazione con una contro-osservazione o di seminare potenziali inseguitori con manovre particolari (p. es. passando con il rosso, percorrendo più volte le rotatorie, sorpassando di parecchio la velocità consentita o cambiando itinerario). L’utilizzazione di dispositivi tecnici per localizzare i veicoli della persona osservata rende l’osservazione sicura ed efficace. Soltanto così si può evitare che il veicolo dell’osservatore sia costantemente nel campo visivo del veicolo bersaglio e rischi di essere scoperto oppure di mettere in pericolo altri utenti della strada se le circostanze impongono all’osservatore di commettere infrazioni della circolazione stradale che presentano rischi sproporzionati, come passare con il rosso o forti eccessi di velocità per evitare che il soggetto osservato sfugga al suo controllo.
L'utilizzazione di dispositivi tecnici che permette di localizzare i veicoli e di indicarne la posizione poggia attualmente su una base legale di diritto doganale (art. 108 LD) e sull’ordinanza del 4 aprile 2007389 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Quindi, poiché la localizzazione nel senso dianzi illustrato è di importanza decisiva per l’osservazione, occorre prevedere la relativa base legale direttamente nell’AP-DPA.
La lesione dei diritti fondamentali della persona interessata può essere considerata leggera. Infatti tali apparecchi sono utilizzati soltanto a sostegno dell’osservazione. Non vengono localizzate le persone osservate medesime, ma soltanto gli spostamenti dei loro veicoli. Inoltre i dispositivi tecnici di localizzazione – come l’osservazione medesima – si svolge soltanto nello spazio pubblico, diversamente da quanto avviene quando si fa ricorso a una misura tecnica di sorveglianza ai sensi degli articoli 232 e 233 AP-DPA o degli articoli 280 e seguenti CPP390, ciò implica una lesione nettamente meno incisiva dei diritti fondamentali delle persone interessate che in caso di ricorso a quest’ultima misura. È anche molto importante notare che, in caso di siffatto impiego «tattico» di dispositivi tecnici di localizzazione nel contesto di un’osservazione,
388 Per i motivi di questo disciplinamento, cfr. per analogia gli argomenti illustrati in FF 2015 2409
389 RS 631.053
390 BSK StPO-BÜRKLI/STÖCKLI, art. 282 N 7