Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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del procedimento penale amministrativo: il capoverso 1 non menziona, ad esempio, la possibilità di ottenere i metadati del danneggiato, poiché nel procedimento penale amministrativo non vi è un vero e proprio danneggiato.
Art. 226 Procedura d’approvazione
Sotto il profilo materiale l’articolo 226 riprende l’articolo 274 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Art. 227 Fine della sorveglianza
Sotto il profilo materiale l’articolo 227 riprende l’articolo 275 CPP, adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Art. 228 Risultati non utilizzati
L’articolo 228 riprende l’articolo 276 CPP adeguandolo alla terminologia del procedimento penale amministrativo.
Art. 229 Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
L’articolo 229 riprende l’articolo 277 CPP.
Art. 230 Reperti casuali
Sotto il profilo materiale l’articolo 230 riprende l’articolo 278 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Art. 231 Comunicazione
Sotto il profilo materiale l’articolo 231 riprende essenzialmente l’articolo 279 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Mentre nel procedimento penale ordinario la comunicazione deve avvenire al più tardi alla chiusura della procedura preliminare, il capoverso 1 prevede che essa deve aver luogo al più tardi alla stesura del verbale finale. Questa differenza è giustificata dal fatto che il procedimento penale amministrativo non prevede la fase della procedura preliminare e che la chiusura di quest’ultima corrisponde, nel procedimento penale amministrativo, alla stesura del verbale finale.
Il reclamo contro la sorveglianza dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (art. 46 cpv. 1 primo periodo AP-DPA), previsto dal capoverso 3, corrisponde al reclamo conformemente agli articoli 393–397 CPP, previsto dall’articolo 279 capoverso 3 CPP per il procedimento penale ordinario. Il termine di reclamo è di dieci giorni, conformemente agli altri casi di reclamo dell’AP– DPA (art. 49 cpv. 3, 53 cpv. 4, 152 cpv. 2, 162 cpv. 4, 237 cpv. 4, 251 cpv. 3, 288 cpv. 4, 298 cpv. 1, 305 cpv. 2 e 307 cpv. 3 AP-DPA).