Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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i dati di localizzazione non sono né registrati né utilizzati come mezzi di prova nella procedura penale. Soltanto le constatazioni degli osservatori stessi sono valutate e utilizzate come mezzi di prova nella procedura penale mediante un rapporto ufficiale. Così non viene allestito alcun profilo di spostamento.

Tenuto conto della lievità della lesione dei diritti fondamentali dianzi illustrata e del nesso obbligatorio con un’osservazione che non richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria, è opportuno rinunciare all’esigenza di un’autorizzazione giudiziaria per l’impiego di un tale dispositivo tecnico di localizzazione.

L'utilizzazione di dispositivi tecnici di localizzazione al di fuori del quadro puramente tattico descritto in relazione con un’osservazione costituisce una misura tecnica di sorveglianza secondo gli articoli 232 e 233 AP-DPA o degli articoli 280 e seguenti CPP che deve essere autorizzata da un’autorità giudiziaria, ossia dal giudice dei provvedimenti coercitivi. I dati di localizzazione così raccolti possono, diversamente da quanto prevede il capoverso 3, essere registrati, analizzati e impiegati come mezzi di prova in relazione con i reati per i quali tale sorveglianza segreta è stata autorizzata.

Art. 235 Comunicazione

Sotto il profilo materiale l’articolo 235 riprende essenzialmente l’articolo 283 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Mentre nel procedimento penale ordinario la comunicazione deve avvenire al più tardi al momento della chiusura della procedura preliminare, il capoverso 1 prevede come termine più tardivo il momento della stesura del verbale finale. Tale differenza è giustificata dal fatto che nella procedura penale amministrativa non c’è la fase della procedura preliminare e che la chiusura di quest’ultima corrisponde tutto sommato alla stesura del verbale finale.

Art. 236 e 237 Sorveglianza delle relazioni bancarie

Gli articoli 236 e 237 disciplinano la sorveglianza delle relazioni bancarie nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questo provvedimento coercitivo è contemplato dagli articoli 284 e seguente.

Art. 236 Principio

Sotto il profilo materiale l’articolo 236 riprende l’articolo 284 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Così come la citata disposizione del CPP secondo cui le autorità di perseguimento penale ordinario possono disporre la sorveglianza delle relazioni bancarie per tutti i crimini e delitti del diritto penale ordinario, ossia di loro competenza, l’articolo 236 prevede la possibilità per le autorità di perseguimento penale amministrativo di impiegare questo misura di sorveglianza per tutti i crimini e delitti di loro competenza. Per maggiori dettagli, vedasi il commento relativo agli articoli 153 e seguenti AP-DPA, Misure di sorveglianza segrete.