Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 251 Comunicazione
Sotto il profilo materiale l’articolo 251 riprende essenzialmente l’articolo 298 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità della procedura penale amministrativa.
Mentre nel procedimento penale ordinario la comunicazione in questione deve avvenire al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, secondo il capoverso 1 essa deve essere effettuata al più tardi alla stesura del verbale. Questa differenza è giustificata dal fatto che il procedimento penale amministrativo non prevede la fase della procedura preliminare e che la chiusura di quest’ultima corrisponde, nel procedimento penale amministrativo, alla stesura del verbale finale.
Il reclamo contro la sorveglianza dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF previsto dal capoverso 3, corrisponde al reclamo conformemente agli articoli 393–397 CPP, previsto dall’articolo 298 capoverso 3 CPP per il procedimento penale ordinario. Il termine di reclamo è di dieci giorni, conformemente agli altri casi di reclamo dell’AP-DPA (art. 49 cpv. 3, 53 cpv. 4, 152 cpv. 2, 162 cpv. 4, 237 cpv. 4, 288 cpv. 4, 298 cpv. 1, 305 cpv. 2 e 307 cpv. 3 AP-DPA).
Art. 252–255 Indagine in incognito
Gli articoli 252–255 disciplinano l’indagine in incognito nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questo provvedimento coercitivo è contemplato dagli articoli 298a-298d.
Art. 252 Definizione
La presente disposizione riprende sostanzialmente la definizione dell’indagine in incognito dell’articolo 298a CPP.
Essa prevede tuttavia che l’indagine in incognito possa essere svolta non soltanto dalla polizia, ma anche dall’unità amministrativa o dai suoi collaboratori. Infatti, in funzione delle circostanze (organizzazione tecnica e logistica che non comportano difficoltà straordinarie), è più efficace ed economico sotto il profilo delle risorse che l’unità amministrativa svolga da sé determinate indagini. Ciò consente una maggiore rapidità, riduce il lavoro di coordinamento e sgrava la polizia. La situazione nella procedura penale amministrativa sembra un po’ diversa da quella della procedura penale ordinaria. In quest’ultima è inconcepibile che il pubblico ministero svolga lui stesso l’indagine in incognito (anche soltanto per motivi di tempo). Pertanto nella procedura ordinaria è sempre la polizia a svolgere l’indagine in incognito. Invece, nella procedura penale amministrativa la polizia svolge un ruolo meno importante.
Art. 253 Condizioni
L’articolo 253 riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il responsabile dell’inchiesta possa disporre le indagini in incognito.
Sotto il profilo materiale il capoverso 1 riprende essenzialmente l’articolo 298b capoverso 1 CPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Mentre nel procedimento penale ordinario anche la polizia può, durante la fase delle indagini di polizia, disporre indagini in incognito, il capoverso 1 riserva questa competenza all’unità ammi-