Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Le disposizioni dell’articolo 298d CPP relative alle indagini in incognito disposte dalla polizia non sono riprese nell’articolo 255 AP-DPA visto che la polizia non è autorizzata a disporre tale misura in virtù dell’articolo 253 AP-DPA.

Art. 256 Verbale finale

L’art. 256 modifica l’articolo 61 DPA in vigore.

Il capoverso 1 riprende il vigente articolo 61 capoverso 1 DPA e precisa il contenuto del verbale finale integrando i requisiti stabiliti per l’atto d’accusa dall’articolo 325 CPP, salvo le lettere c ed e che non sono pertinenti. Per quanto riguarda l’esigenza di precisione della data e dell’ora di commissione dei reati contestati all’imputato (art. 256 cpv. 1 lett. d AP-DPA che riprende l’art. 326 cpv. 1 lett. f CPP), è evidente che in alcuni casi l’inchiesta non permette di stabilirle esattamente. A tale riguardo il Tribunale federale ammette che il quadro del reato sia fissata in modo approssimativo quando il tempo trascorso impedisce una maggiore precisione396.

Secondo il vigente articolo 61 capoverso 2 DPA la notifica può avvenire seduta stante, nel cui caso l’imputato deve immediatamente avere modo di spiegarsi facendo valere le sue richieste complementari di prova. Secondo il vigente articolo 61 capoverso 3 DPA se l’imputato non è presente alla stesura del verbale finale, quest’ultimo deve essere notificato per scritto. In questo caso, il termine dell’imputato per prendere posizione è di dieci giorni e può essere prorogato, su richiesta, se vi sono motivi sufficienti. Nella prassi il termine di dieci giorni si rivela spesso troppo corto e quindi le domande di proroga sono frequenti. Il verbale costituisce un atto essenziale del procedimento, il che può pertanto giustificare l’aumento della durata del termine per prendere posizione sia nell’interesse dell’imputato, che può organizzare meglio la sua difesa, sia in quello dell’unità amministrativa che vuole conoscere il meglio possibile e quanto prima il parere dell’imputato. L’avamprogetto propone pertanto, da un lato, di rinunciare all’obbligo dell’imputato di prendere posizione immediatamente in caso di notifica seduta stante e di impartirgli sistematicamente un termine per presentare le sue conclusioni. D’altro lato, l’AP-DPA propone di aumentare tale termine da 10 a 30 giorni.

Il vigente articolo 61 capoverso 3 DPA prevede inoltre esplicitamente che il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti. Anche se questa possibilità può essere impiegata dalla difesa come manovra dilatoria, è giustificato mantenerla a causa dell’importanza del verbale finale nel procedimento penale amministrativo. A seconda delle circostanze, il termine di 30 giorni può in effetti rivelarsi troppo corto, ad esempio se il procedimento riguarda fatti complessi, il dossier è voluminoso e l’imputato desidera conferire un mandato a un avvocato.

Le suddette modifiche al vigente articolo 61 capoversi 2 e 3 DPA sono contenute nel nuovo articolo 256 capoverso 2 AP-DPA.

Il capoverso 3 riprende l’articolo 61 capoverso 4 primo periodo DPA vigente, salvo un adeguamento terminologico nelle versioni francese e italiana in cui i termini «ricorso» e «recours» sono sostituiti dai termini «reclamo» e «plainte» nel rispetto della terminologia dell’AP-DPA. La versione tedesca non deve essere adeguata, perché i due termini citati equivalgono a «Beschwerde».

Il capoverso 4 modifica l’articolo 61 capoverso 4 secondo periodo DPA vigente. Nelle tre lingue l’espressione ««richiesta di complemento d’inchiesta» è sostituita da «istanza probatoria»

396 TF, 26. 10. 2011, 6B_432/2011, consid. 2.3 ; BSK StPO-HEIMGARTNER/NIGGLI, art. 325 N 20 e riferimenti citati.