Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 143Fedlex · Rapporto esplicativo
non è possibile la conversione diretta dell’importo di 5000 franchi. Per esaminare la questione è necessario illustrare qualche particolarità della procedura abbreviata.
Fino alla revisione della PG-CP nel 2002, la multa sanzionava sia le contravvenzioni che i delitti. Il legislatore storico non ha quindi voluto limitare la procedura abbreviata alle contravvenzioni. Ha tuttavia previsto un importo molto basso per la multa (500 franchi, poi, dal 2007, 2000 franchi406); a tale riguardo occorre rilevare che nel diritto penale amministrativo l’importo massimo delle multe è in generale più elevato rispetto al diritto penale ordinario e si attesta spesso a numerose decine di migliaia di franchi. Contrariamente a quella del CPP, la procedura abbreviata del DPA esclude qualsiasi controllo giudiziario. È quindi particolarmente importante limitarne la portata, al fine di proteggere l’imputato e garantire nel contempo la buona amministrazione della giustizia penale amministrativa. Alla luce di questi fatti, è giustificato limitare la procedura abbreviata alle sole multe, ossia alle contravvenzioni, e soltanto ai casi meno gravi. L’importo di 5000 franchi appare quindi appropriato anche da questo punto di vista.
Ci si può chiedere se la procedura abbreviata degli articoli 358 e seguenti CPP non sarebbe utile e vantaggiosa nel diritto penale amministrativo, soprattutto per i reati fiscali o le infrazioni alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Tale procedura fornisce alcuni mezzi per proteggere l’imputato, garantendo in particolare il controllo giudiziario dell’accordo ed escludendo l’uso delle dichiarazioni fatte in caso di mancato accordo. La procedura della DPA (decreto penale poi, eventualmente, decisione penale) permette già di arrivare allo stesso risultato concreto, poiché l’imputato può accettare la «proposta» di condanna dell’unità amministrativa non opponendosi al decreto penale o alla decisione penale. Anche se le sue dichiarazioni sono utilizzabili in caso di opposizione e di prosecuzione del procedimento e, in caso di accettazione, è escluso qualsiasi controllo giudiziario, l’introduzione di una procedura abbreviata ai sensi del CPP non ha senso in una procedura che prevede sistematicamente un decreto penale e, in linea di massima, una decisione penale in caso di opposizione, prima dell’apertura di un eventuale procedimento giudiziario.
Per tutti questi motivi, l’articolo 268 rinuncia a introdurre la procedura abbreviata ai sensi degli articoli 358 e seguenti CPP e mantiene la procedura abbreviata di cui al vigente articolo 65 DPA con i seguenti adeguamenti. In primo luogo, l’importo massimo è aumentato a 500 franchi. A tale proposito occorre rilevare che anche la fissazione della multa è sottoposta a regole semplificate in virtù dell’articolo 8 DPA. In secondo luogo, la nuova disposizione tratta specificamente i casi in cui la notificazione non può essere effettuata immediatamente. Il nuovo capoverso 2 riprende sotto il profilo materiale la normativa vigente limitandola ai casi in cui il decreto penale può essere notificato immediatamente. Si tratta in particolare dei reati constatati sul campo dagli agenti dell’UDSC in presenza dell’imputato. Fatte salve le condizioni del capoverso 1, il capoverso 2 permette di notificare immediatamente il decreto penale. In caso di accettazione, tale mandato passa immediatamente in giudicato dopo essere stato firmato. Il capoverso 2 non menziona più l’esigenza che l’imputato rinunci espressamente a ogni impugnativa dopo aver preso conoscenza dell’importo della multa e dell’obbligo di pagamento o restituzione. Il contenuto del decreto penale è infatti disciplinato nell’articolo 267 AP-DPA e comprende l’importo della multa e l’obbligo di pagamento o restituzione, di modo che la disposizione può limitarsi a enunciare il fatto che l’imputato deve rinunciare espressamente a ogni impugnativa dopo aver preso conoscenza del decreto penale. Tale rinuncia implica quindi la rinuncia all’opposizione al decreto penale (art. 270 AP-DPA) e all’obbligo di pagamento o restituzione (art. 260 AP-DPA). Naturalmente rimane aperta la via della revisione (art. 284 segg.
406 RU 2007 1411, 1455