Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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federale può trattarsi della Corte penale del TPF (v. p. es. art. 50 capoverso 2 LFINMA). Tiene inoltre conto della nuova terminologia dell’articolo 276 AP-DPA.
L’articolo 276 modifica il vigente articolo 73 DPA riprendendo l’articolo 324 CPP e adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
La competenza, prevista dal capoverso 1 primo periodo, dell’unità amministrativa di decidere se ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP e quindi di promuovere l’accusa dinanzi al giudice competente, costituisce il corollario di quanto previsto dall’articolo 41 capoverso 1 AP-DPA (v. il commento relativo all’art. 41 AP-DPA). È quindi modificato il disciplinamento di cui all’articolo 73 capoverso 1 primo periodo DPA che conferisce tale competenza al dipartimento preposto alla competente unità amministrativa.
Inoltre, secondo il vigente articolo 73 capoverso 1 primo periodo DPA la promozione dell’accusa dinanzi al giudice competente deve avvenire per il tramite del pubblico ministero cantonale. Per le ragioni illustrate sopra, l’articolo 276 capoverso 1 AP-DPA rinuncia a questa esigenza (v. n. 3.1.2), prevedendo che l’unità amministrativa promuova direttamente l’accusa dinanzi al giudice competente.
Secondo il vigente articolo 73 capoverso 1 secondo periodo DPA, il rinvio a giudizio è sospeso finché l’obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento senza riserve. Appaiono così protetti gli interessi di diritto amministrativo e quelli del procedimento penale, cosicché la sospensione può costituire una forma di pressione sull’imputato. Ci si può pertanto chiedere se ciò sia compatibile con il principio della correttezza. D’altra parte questa disposizione intende evitare decisioni contraddittorie, il che appare tanto più giustificato in quanto si tratta di due decisioni della stessa unità amministrativa. Questo problema può tuttavia essere risolto sospendendo la procedura giudiziaria. La questione di diritto amministrativo costituisce infatti una questione preliminare alla quale è necessario rispondere in vista del giudizio penale. L’unità amministrativa può di conseguenza rinviare il caso a giudizio presentando contemporaneamente una domanda di sospensione. In tal modo la promozione dell’accusa non è ritardata e l’interesse di evitare decisioni contraddittorie è salvaguardato. L’AP-DPA propone pertanto di stralciare il secondo periodo del vigente articolo 73 capoverso 1. Questa modifica non rende invece necessario adeguare le disposizioni di cui ai vigenti articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 1 DPA riprese negli articoli 272 e 273 AP-DPA. Infatti, fintanto che il procedimento si svolge dinanzi all’unità amministrativa, è giusto imporre a quest’ultima di garantire la coerenza tra la decisione amministrativa e quella penale (v. il commento relativo all’articolo 272 AP-DPA).
Secondo il vigente articolo 73 capoverso 3 DPA non vi è istruzione secondo il CPP. Questa precisazione è superflua poiché il MPC o il pubblico ministero cantonale non svolge più alcun ruolo nell’AP-DPA. Inoltre il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado è ormai retto dall’articolo 281 AP-DPA, il che rende obsoleta la seconda parte del vigente articolo 73 capoverso 3 DPA.
Art. 277 Contenuto dell’atto di accusa
La presente disposizione modifica il vigente articolo 73 capoverso 2 DPA. Quest’ultimo prevede che il rinvio a giudizio tiene luogo di accusa; deve esporre i fatti e indicare le disposizioni penali applicabili o rinviare alla decisione penale. Nella prassi il rinvio si riferisce spesso