Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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quest’ultimo e al fine di mantenere la possibilità del diritto vigente di decidere, con un’ordinanza indipendente dalla decisione sulla colpevolezza, la confisca di oggetti o valori patrimoniali connessi con un procedimento penale amministrativo (confisca accessoria), il capoverso 5 riprende sotto il profilo materiale l’articolo 66 capoverso 2 DPA vigente.

L’articolo 377 capoverso 4 CPP non è ripreso poiché la procedura di opposizione al decreto di confisca è retta dall’articolo 270 AP-DPA.

Art. 270 Opposizione. Presentazione

L’articolo 270 riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 67 DAP.

Art. 271 Autorità competente e forma

L’articolo 271 riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 68 DPA. Mantiene pertanto in particolare l’obbligo dell’imputato di motivare l’opposizione al decreto penale, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 354 capoverso 2 CPP per l’opposizione al decreto d’accusa. Anche se quest’esigenza può apparire problematica perché potrebbe porre qualche difficoltà, perlomeno per un imputato senza difensore, una differenza di trattamento rispetto all’opposizione al decreto d’accusa è tuttavia giustificata poiché, contrariamente a quest’ultima, l’opposizione al decreto penale porta a una nuova decisione dell’unità amministrativa ai sensi dell’articolo 273 AP-DPA. Vi è una reale possibilità di riconsiderazione della decisione soltanto se l’unità è confrontata a una critica, un argomento o un mezzo di prova. In loro assenza il decreto penale rischia di essere semplicemente confermato dalla decisione penale. È quindi nell’interesse dell’imputato motivare la sua opposizione. L’articolo 271 capoverso 3 AP-DPA, mantiene per altro la regola del vigente articolo 68 capoverso 3 DPA che mitiga l’esigenza di motivare l’opposizione per gli imputati non assistiti: se l’opposizione non soddisfa le condizioni formali, all’opponente è assegnato un termine supplettivo per rimediarvi. In presenza di un’opposizione non motivata, l’unità amministrativa è quindi tenuta ad assegnare un termine supplettivo la cui durata è fissata a seconda delle circostanze e che, se necessario, può essere ulteriormente prorogato411. L’opponente potrà approfittarne in particolare per conferire un mandato a un avvocato. Tale disciplinamento permette di garantire il diritto dell’imputato a un processo equo.

Art. 272 Procedura

L’articolo 272 riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 69 DPA. Quindi, contrariamente a quanto proposto nell’articolo 276, il capoverso 2 preserva il principio dell’articolo 69 capoverso 2 DPA secondo cui, se il decreto penale o di confisca impugnato si fonda su una decisione riguardante l’obbligo di pagamento o di restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d’opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest’ultima impugnazione. Anche se in tal modo sembrano essere protetti gli interessi di diritto amministrativo e non gli interessi riguardanti il procedimento penale, cosicché la sospensione può costituire una forma di pressione sull’imputato, la disposizione ha lo scopo di evitare decisioni contraddittorie. Trattandosi di due decisioni della stessa unità amministrativa, è ancor più giustificato evitare contraddizioni. Contrariamente a quanto previsto per la procedura giudiziaria (art. 276 AP-DPA), se tale questione dovesse essere risolta mediante la sospensione del procedimento penale amministrativo, tale decisione dipenderebbe dalla stessa unità amministrativa e non da

411 Cfr. BSK VStrR-KREIT, art. 68 N 12