Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 266 Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci

Questa disposizione è nuova e riprende l’articolo 374 capoverso 1 CPP, completando l’articolo 261 lettera d AP-DPA. (abbandono di tutto o parte del procedimento quando non possono definitivamente essere adempiuti determinati presupposti processuali). Si tratta di assoggettare gli imputati penalmente incapaci allo stesso regime del CPP. Contrariamente all’articolo 374 capoverso 1 CPP, l’articolo 266 non menziona l’articolo 263 CP, poiché l’applicazione di quest’ultimo è di competenza delle autorità penali ordinarie e non può quindi essere oggetto di un procedimento penale amministrativo.

L’articolo 374 capoversi 2 e 3 e l’articolo 375 CPP non sono ripresi poiché sono comunque applicabili in virtù dell’articolo 265 capoverso 3 AP-DPA.

Art. 267 Decreto penale. Nella procedura ordinaria

L’articolo 267 riprende materialmente il vigente articolo 64 DPA. Il capoverso 1 è riformulato sulla base dell’articolo 353 capoverso 1 CPP riguardante il decreto d’accusa, per meglio precisare il contenuto di tale decisione.

La lettera a riprende l’articolo 353 capoverso 1 lettera a CPP per codificare un’evidenza che non è menzionata nel diritto vigente.

La lettera b menziona il difensore dell’imputato; tale non è il caso né nell’articolo 64 DPA vigente né nell’articolo capoverso 1 lettera b CPP. Ciò è tuttavia giustificato nella misura in cui, se l’imputato è assistito da un avvocato, il decreto penale sarà notificato a quest’ultimo (art. 93 cpv. 3 AP-DPA).

La lettera c riprende materialmente l’articolo 64 capoverso 1 secondo trattino DPA vigente riformulandolo come l’articolo 353 capoverso 1 lettera c CPP.

La lettera d mantiene l’espressione «le disposizioni legali applicate» dell’articolo 64 capoverso 1 terzo trattino DPA vigente, poiché chiarisce quanto espresso all’articolo 353 capoverso 1 lettera d CPP con l’espressione «le fattispecie penali realizzate»403.

La lettera e riprende materialmente l’articolo 64 capoverso 1 quarto trattino prima parte DPA vigente riformulandolo come l’articolo 353 capoverso 1 lettera e CPP.

La lettera f riprende l’articolo 64 capoverso 1 quarto trattino seconda parte DPA vigente. La responsabilità di terzi secondo l’articolo 12 capoverso 3 AP-DPA costituisce infatti una particolarità del diritto penale amministrativo.

La lettera g riprende l’articolo 64 capoverso 1 quarto trattino terza parte DPA vigente. Essa menziona «le misure» e non più «le misure speciali». Occorre rilevare che le misure di confisca sono ora menzionate in quanto tali nella nuova lettera j. Tra le misure del CP soltanto un divieto di condurre (art. 67e CP) o una pubblicazione della sentenza (art. 68 CP) possono eventualmente essere oggetto di un decreto penale404.

403 Cfr. CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, art. 353 N 3

404 Cfr. BSK VSTRR-BURRI/EHMANN, art. 64 N 17 segg.