Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 142Fedlex · Rapporto esplicativo
La lettera h è nuova e riprende l’articolo 353 capoverso 1 lettera fbisCPP adottata in occasione della modifica del 17 giugno 2022405.
La lettera i non menziona le indennità di cui all’articolo 353 capoverso 1 lettera g CPP perché nella procedura penale amministrativa non vi è accusatore privato al quale l’imputato potrebbe essere condannato a versare indennità.
La lettera j l’articolo 64 capoverso 1 sesto trattino DPA vigente riformulandolo come l’articolo 353 capoverso 1 lettera h CPP.
La lettera k modifica l’articolo 64 capoverso 1 settimo trattino DPA vigente riprendendo l’obbligo di indicare gli effetti di una mancata opposizione, conformemente all’articolo 353 capoverso 1 lettera i CPP. Contrariamente alla procedura del decreto d’accusa del CPP, il decreto penale segue la notificazione del verbale finale (art. 256 AP-DPA). Non costituisce quindi il primo atto procedurale notificato dall’autorità. Tuttavia si tratta di una tappa procedurale in cui, nella maggior parte dei casi, l’imputato non è assistito da un avvocato ed è quindi giustificato attirare la sua attenzione sugli effetti di una mancata opposizione, ossia il passaggio in giudicato del decreto penale (art. 270 capoverso 2 AP-DPA).
La lettera l riguarda l’obbligo di pagamento o restituzione secondo la legge speciale applicabile (art. 260 AP-DPA). Conformemente all’articolo 260 capoverso 2 AP-DPA, l’unità amministrativa che ha il potere di decidere può farlo con un decreto penale indicando i rimedi giuridici specifici di tale decisione.
La lettera m e la lettera n riprendono l’articolo 353 capoverso 1 lettere j e k CPP, adeguandoli alle particolarità della procedura penale amministrativa per codificare punti evidenti che non sono menzionati nel diritto vigente.
Il capoverso 2 riprende immutato l’articolo 64 capoverso 2 DPA vigente.
Art. 268 Nella procedura abbreviata
L’articolo 268 riprende in gran parte il vigente articolo 65 DPA.
La procedura abbreviata di cui al vigente articolo 65 DPA si distingue notevolmente da quella di cui agli articoli 358 e seguenti CPP, poiché si tratta semplicemente di una scorciatoia che porta al decreto penale, il quale passa immediatamente in giudicato, a condizione che la pena sia una multa non superiore a 2000 franchi. È utilizzata soprattutto negli affari di massa dell’UDSC e delle autorità fiscali.
L’importo massimo della multa deve essere modificato, anche solo per tenere conto della svalutazione monetaria. Al fine di mantenere l’attrattività della procedura abbreviata, l’AP-DPA prevede pertanto una multa massima di 5000 franchi, un limite fino al quale la condanna per una contravvenzione non è iscritta nel casellario giudiziario.
Occorre chiedersi se la procedura abbreviata vada estesa ai casi in cui è prevista una pena pecuniaria. In tal caso sarebbe tuttavia necessario fissare il limite entro il quale applicare la procedura abbreviata in caso di delitto. Dato che tale limite va fissato in aliquote giornaliere,
405 RO 2023 309, allegato 1, n. 2