Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 304 Terzi

L’articolo 304 sostituisce il disciplinamento del vigente articolo 99 capoverso 2 con quello dell’articolo 434 CPP, adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’articolo 434 capoverso 1 secondo periodo CPP non è ripreso tale e quale, bensì è inserito nel capoverso 2 sotto forma di adeguamento dell’articolo 433 capoverso 2 CPP. L’articolo 434 capoverso 2 CPP è ripreso nel capoverso 3, con gli adeguamenti richiesti dalle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 305 Prescrizione

L’articolo 305 capoverso 1 sostituisce il disciplinamento del vigente articolo 100 capoversi 1 e 2 DPA con quello dell’articolo 435 CPP, adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Il termine di prescrizione previsto è di dieci anni.

Il vigente articolo 100 capoverso 3 DPA non è ripreso poiché è compreso nelle disposizioni precedenti dell’AP-DPA, in particolare nell’articolo 301 capoverso 2.

L’articolo 305 capoverso 2 riprende il vigente articolo 100 capoverso 4 DPA con una sola modifica materiale: il termine per il reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF è abbreviato da 30 a 10 giorni, come negli altri casi di reclamo dell’AP-DPA (art. 49 cpv. 3, 53 cpv. 4, 152 cpv. 2, 162 cpv. 4, 288 cpv. 4 e 298 cpv. 1 AP-DPA).

Art. 306 Nel procedimento giudiziario

L’articolo 306 riprende sostanzialmente il vigente articolo 101 DPA adeguandolo formalmente alla terminologia dell’AP-DPA. L’articolo 101 capoverso 1 primo periodo DPA non è ripreso, poiché in virtù degli articoli 281 capoverso 3 e 283 capoverso 3 AP-DPA al procedimento giudiziario sono applicabili le disposizioni del CPP, salvo disposizioni derogatorie dell’AP-DPA.

Art. 307 Diritto di regresso

L’articolo 307 riprende il vigente articolo 102 DPA con una sola modifica materiale: nel capoverso 3 il termine per il reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF è abbreviato da 30 a 10 giorni, come negli altri casi di reclamo dell’AP-DPA (art. 49 cpv. 3, 53 cpv. 4, 152 cpv. 2, 162 cpv. 4, 288 cpv. 4, 298 cpv. 1 e 305 cpv. 2 AP-DPA). È giustificato riprendere questa regolamentazione, che differisce da quella degli articoli 420 e 432 CPP. Da una parte, infatti, nel procedimento penale amministrativo sono assenti l’accusatore privato e il querelante; dall’altra, la costatazione degli elementi costitutivi di un reato contemplato dal diritto penale amministrativo necessita di conoscenze specifiche che giustificano che il loro perseguimento e giudizio sia conferito a un’autorità specializzata nel settore amministrativo in questione. Inoltre, questi reati sono perseguiti d’ufficio e quindi, a differenza di numerosi reati del diritto penale, non è determinante la semplice denuncia di un fatto all’autorità competente, bensì la valutazione della situazione da parte di quest’ultima e la sua decisione di avviare o meno un procedimento penale amministrativo. È pertanto giusto limitare il diritto di regresso ai casi in cui sono state versate delle indennità a causa di un procedimento provocato dolosamente.

Quanto alla competenza, è logico che, tenuto conto delle condizioni summenzionate, questa spetti all’unità amministrativa in questione, anche quando l’indennità è stata decisa da un giudice in applicazione dell’articolo 306 AP-DPA.