Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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L’articolo 293 capoversi 1 e 2 modifica il vigente articolo 94 capoverso 1 DPA riprendendo il regime dell’articolo 422. Al capoverso 2 lettera a la nozione di «gratuito patrocinio» non è ripresa perché riguarda l’accusatore privato, sconosciuto nella procedura penale amministrativa.
A differenza dell’articolo 94 capoverso 1 DPA vigente, la nuova disposizione non menziona le spese del carcere preventivo. Come nell’articolo 422 CPP, si tratta di spese generali a carico dello Stato418. Altrettanto vale per le spese di assistenza giudiziaria che, secondo l’articolo 59 capoverso 2 devono essere rimborsate ai Cantoni419. In futuro queste spese dovranno essere assunte dalla Confederazione.
Art. 294 Principio
L’articolo 294 è nuovo e riprende l’articolo 423 CPP, che esprime un principio espresso solo in modo implicito dalla DPA vigente.
Art. 295 Calcolo ed emolumenti
L’articolo 295 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 94 capoverso 2 DPA, ma la sua formulazione è adeguata a quella dell’articolo 293 AP-DPA sul modello dell’articolo 424 CPP. L’ordinanza del 25 novembre 1974420 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa dovrà essere modificata dopo l’adozione della revisione della DPA.
Art. 296 Sospensione e condono
L’articolo 296 è nuovo. Riprende i principi relativi alla sospensione della riscossione e del condono delle spese di cui all’articolo 425 CPP, sostituendo la disposizione del vigente articolo 95 capoverso 1 secondo DPA, e li estende a persone diverse dall’imputato tenute a rifondere le spese.
Art. 297 Spese a carico dell’imputato
L’articolo 297 modifica il vigente articolo 95 DPA. Il titolo marginale è adeguato sul modello dell’articolo 426 CPP.
Il capoverso 1 è riformulato sul modello dell’articolo 426 capoverso 1 CPP. Il vigente articolo 95 capoverso 1 secondo periodo non è ripreso poiché ormai contemplato dall’articolo 296 AP-DPA.
Il capoverso 2 riprende senza modifiche l’articolo 426 capoverso 2 CPP. Anche se il vigente articolo 95 capoverso 2 DPA corrisponde materialmente all’articolo 426 capoverso 2 CPP421 ma, contrariamente a quest’ultimo, non menziona esplicitamente che l’imputato deve aver agito in modo illecito e colpevole. La nuova formulazione chiarisce la situazione.
418 DTF 141 IV 465, consid. 9.5.2; CR CPP-FONTANA, art. 422 N 7
419 BSK STPO-DOMEISEN, art. 422 N 14
420 RS 313.32
421 BSK VStrR-TAORMINA/WÜST, art. 95 N 10