Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 308 Procedimento contumaciale per i procedimenti penali chiusi da un’autorità di
perseguimento penale amministrativo
Il capo settimo della DPA vigente diventa il capo ottavo dell’AP-DPA. Il suo titolo è modificato al fine di precisare che esso disciplina il procedimento contumaciale soltanto per i procedimenti penali chiusi da un’autorità di perseguimento penale amministrativo. I procedimenti chiusi da un’autorità giudiziaria sono infatti disciplinati dal CPP (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3, AP-DPA).
L’articolo 308 riprende pertanto sotto il profilo materiale il vigente articolo 103 DPA, ma non menziona più i tribunali né le loro sentenze. Completa il diritto vigente per rendere la disposizione più esplicita. Sostituisce le vecchie nozioni di «restituzione in pristino», «relief», «Wiedereinsetzung» con «istanza di nuova decisione», «demande de nouvelle décision», «Gesuch um neuen Entscheid».
Il capoverso 1 primo e secondo periodo riprende l’articolo 103 capoverso 1 DPA vigente, salvo la menzione dei tribunali. Il terzo periodo è nuovo e prevede che il decreto penale e la decisione penale menzionino la possibilità di chiedere una nuova decisione secondo il capoverso 2.
Il capoverso 2 riprende l’articolo 103 capoverso 2 DPA vigente, salvo la menzione della sentenza. Precisa inoltre che l’istanza di nuova decisione può essere presentata per scritto od oralmente. Ciò corrisponde a quanto richiesto dall’articolo 368 capoverso 1 CPP e non pone alcun problema in diritto penale amministrativo, perché l’istanza di nuova decisione non deve essere motivata. Se l’istanza è presentata oralmente, è così sufficiente che l’autorità ne tenga conto.
Il capoverso 3 è nuovo. Sebbene il diritto vigente non lo precisi, la decisione di rigetto dell’istanza di nuova decisione o di non entrata nel merito di quest’ultima può essere impugnata424. Per analogia con la procedura di revisione, l’articolo 308 capoverso 3 AP-DPA precisa quindi che tale decisione può, entro dieci giorni dalla notificazione, essere impugnata con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale425.
Il capoverso 4 primo periodo riprende l’articolo 103 capoverso 3 DPA. Se è stata presentata entro il termine di cui al capoverso 2, l’istanza di nuova decisione deve essere accolta e deve essere avviata la procedura ordinaria o, più precisamente, ricominciata ad initio. Il capoverso 4 secondo periodo è nuovo e precisa che l’unità amministrativa informa l’imputato per scritto della ripresa del procedimento.
Il capoverso 5 è nuovo. È possibile che l’istanza di nuova decisione sia presentata prima del passaggio in giudicato della decisione resa in assenza dell’imputato. È tuttavia possibile anche sia presentata soltanto in seguito. Se tale è il caso, può essere necessario sospendere l’esecuzione della decisione passata in giudicato. Tale effetto sospensivo non deve invece essere concesso sistematicamente. Perciò il capoverso 5 riprende il principio della decisione nel caso concreto dall’articolo 369 capoverso 3 CPP: l’esecuzione della decisione in giudicato è sospesa soltanto se l’unità amministrativa lo dispone426.
424 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 37 seg.
425 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 39
426 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 36