Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 152Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 290 Esecuzione. Competenza
Il capoverso 1 riprende senza modifiche sostanziali il vigente articolo 90 capoverso 1 DPA, precisando che il recupero delle spese del procedimento giudiziario che non sfocia in una pena detentiva o una misura di privazione della libertà incombe al giudice che ha pronunciato la sentenza. Sarebbe infatti assurdo che l’Amministrazione federale si occupi del recupero per successivamente versare tale importo alle autorità giudiziarie in questione. Sotto il profilo materiale questa soluzione corrisponde al diritto in vigore, ma il nuovo testo di legge si esprime in modo chiaro.
I capoversi 2–4 precisano il regime di esecuzione delle spese procedurali, delle pene pecuniarie, delle multe e delle altre prestazioni finanziarie quali l’obbligo di pagamento o restituzione secondo l’articolo 260 AP-DPA. A tal fine riprendono l’articolo 442 capoversi 1, 2 e 4 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Nella pratica, può essere opportuno affidare la riscossione dei crediti a un’unità amministrativa diversa da quella che ha pronunciato la decisione, ad esempio un servizio centrale in seno al medesimo dipartimento. Perciò il capoverso 2 secondo periodo permette di delegare a un’altra unità amministrativa la riscossione delle spese procedurali, delle pene pecuniarie, delle multe e delle altre prestazioni finanziarie.
Il capoverso 5 riprende senza modifiche l’articolo 90 capoverso 2 DPA vigente.
Art. 291 Commutazione delle multe e delle pene pecuniarie
L’articolo 291 riprende il vigente articolo 91 DPA stralciando nel capoverso 1 l’espressione «in arresto o in carcerazione» che non corrisponde più al CP vigente ed è comunque superflua. Il titolo marginale e il capoverso 1 menzionano ora le pene pecuniarie. L’articolo 10 AP-DPA al quale rimanda il capoverso 1 deve ovviamente essere interpretato in relazione alle pertinenti disposizioni del CP, in virtù del rinvio dell’articolo 2 AP-DPA. A differenza di quanto prevede l’articolo 91 capoverso 2 DPA vigente, non è più menzionata la disposizione relativa alla procedura applicabile ai minori (art. 23 cpv. 2 DPA vigente) poiché, per i reati contestati ai minori, l’unità amministrativa trasmette ora il fascicolo all’autorità competente in materia di minori (art. 45 DPA).
Art. 292 Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc.
L’articolo 292 riprende il vigente articolo 93 DPA adeguando i rinvii ai pertinenti articoli dell’AP-DPA e menzionando anche le pene pecuniarie. Infine, la terminologia è adeguata agli articoli 70 e seguenti CP. Infatti, «i doni e gli altri profitti confiscati» rientrano nella nozione di «valori patrimoniali» dell’articolo 70 CP e «i pagamenti in contanti imposti come misura speciale» corrispondono al «risarcimento» di cui all’articolo 71 CP.
Art. 293 Spese. Nel procedimento dinnanzi alle autorità di perseguimento penale
amministrativo. Definizione
Il titolo marginale è adeguato alla terminologia dell’AP-DPA.