Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Il capoverso 3 è nuovo e riprende le eccezioni di cui all’articolo 426 capoverso 3 CPP. Non sarebbe infatti giustificabile una soluzione diversa nel procedimento penale amministrativo.

Il capoverso 4 riprende il vigente articolo 95 capoverso 3 DPA.

Art. 298 Reclamo contro la condanna alle spese

L’articolo 298 riprende il vigente articolo 96 DPA con una sola modifica materiale: il termine per il reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF è abbreviato da 30 a 10 giorni, conformemente agli altri casi di reclamo dell’AP-DPA (art. 49 cpv. 3, 53 cpv. 4, 152 cpv. 2, 162 cpv. 4, 288 cpv. 4 e 305 cpv. 2 AP-DPA). Nelle versioni francese e italiana «suspendue» e «tolto» sono sostituiti rispettivamente da «classée» e «abbandonato», conformemente alla terminologia dell’articolo 259 AP-DPA. La versione tedesca non ha bisogno di essere adeguata a tale riguardo. Infine, nella versione francese, il termine «communication» è sostituito dal termine «notification», conformemente alla terminologia impiegata in italiano e tedesco.

Art. 299 Nel procedimento giudiziario

L’articolo 299 riprende sostanzialmente il vigente articolo 97 DPA. Nel capoverso 2 «procedimento amministrativo» è sostituito da «procedimento penale amministrativo» conformemente alla terminologia dell’AP-DPA, sottolineando che si tratta di tutte le spese dell’inchiesta, comprese ad esempio le spese per perizie. Le disposizioni del CPP cui rinvia l’articolo 299 AP-DPA disciplinano anche situazioni che non si presentano nel diritto penale amministrativo, soprattutto quando riguardano l’accusatore privato. Ciò non dovrebbe però creare problemi d’applicazione. L’articolo 427 CPP non è menzionato nel rinvio poiché, riguardando unicamente l’accusatore privato e il querelante, non è applicabile in diritto penale amministrativo.

Art. 300 Rimborso delle spese al Cantone

L’articolo 300 riprende il vigente articolo 98 DPA, sostituendo nel capoverso 1 «funzionari» con «impiegati cantonali». Inoltre è adeguata la numerazione dei capoversi: il vigente capoverso 1bisdiventa il capoverso 2 e il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 3.

Il capoverso 1 è completato dalla menzione delle spese per i compiti assunti dai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nei casi di competenza delle autorità amministrative federali, vale a dire per le spese legate all’adempimento di un compito federale (v. il commento relativo all’art. 43 AP-DPA). Non sono invece menzionate le spese per la messa a disposizione della Confederazione di locali per la carcerazione preventiva e di sicurezza nei casi di competenza della giurisdizione penale amministrativa federale (v. anche l’art. 212 cpv. 5 AP-DPA e il relativo commento). Queste spese costituiscono infatti prestazioni di assistenza giudiziaria che devono essere rimborsate ai Cantoni in virtù dell’articolo 59 capoverso 2 CPP AP-DPA.

Nella versione francese, il termine «différends» è sostituito dal termine «conflits» conformemente all’articolo 60 AP-DPA.