Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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4.3.109 Legge del 22 giugno 2007545 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 49
La presente disposizione è abrogata in seguito alla modifica dell’articolo 7 AP-DPA (v. il commento relativo all’articolo 7 AP-DPA).
Art. 50 cpv. 1, primo periodo nonché cpv. 2 e 3
Al capoverso 1 primo periodo il rinvio è stato adeguato all’AP-DPA.
Il capoverso 2 primo periodo istituisce la giurisdizione federale. Il secondo periodo prevede l’adizione del TPF da parte del MPC all’attenzione del TPF. Il terzo periodo riprende il vigente articolo 73 capoverso 2 primo periodo DPA. Infine, il quarto periodo dichiara i vigenti articoli 73-83 DPA applicabili per analogia. L’AP-DPA abolisce le competenze del MPC nel diritto penale amministrativo (v. n. 3.1.2) e prevede che l’unità amministrativa competente promuova direttamente l’accusa dinanzi al tribunale di primo grado (art. 276 cpv. 1 AP-DPA). Prevede inoltre che le sue disposizioni siano direttamente applicabili quando è data la giurisdizione federale (v. il commento relativo all’art. 276 AP-DPA). Poiché il capoverso 1 dichiara applicabile la DPA, i periodi secondo, terzo e quarto del capoverso 2 possono essere abrogati. Il capoverso 2 è riformulato riprendendo le condizioni enunciate nell’articolo 39 capoverso 1 AP-DPA quanto alla competenza dei giudici.
I succitati motivi di abrogazione valgono anche per il capoverso 3 che prevede la dispensa dal comparire al dibattimento, prevista dall’articolo 280 AP-DPA applicabile in virtù delle disposizioni summenzionate.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Anche se contengono alcune novità, ad esempio un nuovo disciplinamento dei provvedimenti coercitivi, le modifiche proposte non implicano né una ristrutturazione del sistema attuale né l’istituzione di nuove autorità, poiché si basano su procedure e istituzioni già esistenti.
Secondo il vigente articolo 24 DPA, il pubblico ministero della Confederazione può intervenire in qualunque procedimento giudiziario. L’articolo 74 capoverso 1 DPA vigente precisa che il MPC ha la qualità di parte. L’AP-DPA sopprime questa qualità e qualsivoglia ruolo del MPC nella procedura penale amministrativa (v. n. 3.1.2). Ciò comporterà un risparmio di risorse, tuttavia ridotto dal fatto che, nell’ambito di questi procedimenti il MPC si limita a prendere atto della posta ricevuta, rispettivamente della spedizione degli atti di causa e a gestire i relativi incarti546.
Secondo l’articolo 39 AP-DPA, la giurisdizione penale amministrativa potrà ora fare capo ai servizi della polizia giudiziaria federale, il che implica nuovi compiti per fedpol. Il ricorso a fedpol da parte delle autorità di perseguimento penale amministrativo dipenderà dai bisogni delle future procedure e per questo motivo è particolarmente difficile stimare i costi delle relative prestazioni e il fabbisogno di personale supplementare. Si può tuttavia rilevare che, alla stregua di quanto vale per le procedure penali ordinarie, l’evoluzione tecnologica si ripercuote sulle
545 RS 956.1
546 Rapporto di gestione del Ministero pubblico della Confederazione sulle attività svolte nel 2018 all’attenzione dell’autorità di vigilanza, n. 4.3, disponibile all’indirizzo www.bundesanwaltschaft.ch > Rapporti di gestione