Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 183Fedlex · Rapporto esplicativo
4.3.106 Legge del 13 dicembre 1996538 sul controllo dei beni a duplice impiego
Art. 16 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale
Il rinvio è adeguato all’AP-DPA.
Art. 18 cpv. 1bis, primo periodo
Il rinvio è adeguato all’AP-DPA.
4.3.107 Legge del 22 marzo 2002539 sugli embarghi
Art. 12 Infrazioni commesse nelle aziende
Il rinvio è adeguato all’AP-DPA.
Art. 14 Giurisdizione; obbligo di denuncia
A causa dell’importanza politica, della particolare portata e della natura delle sanzioni, è giustificato adottare all’articolo 14 la stessa soluzione degli articoli 40 della legge del 13 dicembre 1996540 sul materiale bellico e dell’articolo 18 capoversi 1 e 2 della legge del 13 dicembre 1996541 sul controllo dei beni a duplice impiego e rinunciare alla giurisdizione penale amministrativa. Una proposta materialmente identica era stata formulata nell’avamprogetto di revisione della legge sugli embarghi posta in consultazione il 18 giugno 2010542. Nel mese di dicembre 2011, il Consiglio federale ha deciso di non modificare la legge, poiché i punti principali della revisione erano stati aspramente criticati. La rinuncia alla giurisdizione penale amministrativa era tuttavia stata approvata dai partecipanti alla consultazione, fatta salva qualche eccezione543.
4.3.108 Legge federale del 3 ottobre 2003544 sulla Banca nazionale svizzera
Art. 24 cpv. 3 e 3bis
Al capoverso 3 il rinvio è stato adeguato all’AP-DPA.
La presente disposizione è abrogata in seguito alla modifica dell’articolo 7 AP-DPA (v. il commento relativo all’articolo 7 AP-DPA).
538 RS 946.202
539 RS 946.231
540 RS 514.51
541 RS 946.202
544 RS 951.11