Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Il capoverso 1 è nuovo e precisa l’oggetto della legge. Il capoverso 2 riprende senza modifiche materiali l’articolo 1 della DPA vigente. La versione tedesca è oggetto di modifiche puramente redazionali.
L’espressione «autorità amministrativa» è sostituita da «unità amministrativa» (v. n. 3.1.5).
Art. 2 Diritto penale amministrativo. Disposizioni generali. Applicazione del Codice
penale svizzero
L’articolo 2 riprende senza modifiche l’articolo 2 della DPA vigente. La versione tedesca è oggetto di modifiche puramente redazionali. Ai fini di una soluzione semplice e per sottolineare che il diritto penale amministrativo è parte integrante del diritto penale, è in effetti più opportuno rinviare nella misura del possibile alla PG-CP per quanto riguarda la parte generale del diritto penale amministrativo materiale (PG-DPA), come previsto dall’articolo 2 della DPA in vigore, e limitarsi a menzionare nella DPA le disposizioni derogatorie piuttosto che prevedere una PG-DPA esaustiva. E, partendo dalla premessa che le disposizioni specifiche della PG-DPA restano necessarie, è preferibile, come previsto dalla DPA in vigore, mantenerle nella DPA piuttosto che integrarle in quanto disposizioni speciali nella PG-CP, soprattutto perché tali disposizioni non saranno mai applicate dalle autorità di perseguimento penale ordinarie, bensì soltanto da quelle di diritto penale amministrativo. La PG-CP continuerà pertanto a essere applicata al diritto penale amministrativo, salvo disposizioni contrarie di quest’ultimo come ad esempio una norma che vi deroga.
Art. 3 Inosservanza delle prescrizioni d’ordine
L’articolo 3 riprende senza modifiche l’articolo 3 della DPA vigente.
Art. 4 Deroghe al Codice penale e al diritto penale minorile. Minori
L’articolo 4 riprende senza modifiche l’articolo 4 della DPA vigente. I minori sottostanno quindi al diritto penale amministrativo soltanto a partire dall’età di 15 anni, e non dai 10 anni come per il diritto penale ordinario (art. 9 CP e art. 3 del diritto penale minorile del 20 giugno 200337, DPMin). Le discussioni nel gruppo di lavoro hanno evidenziato che le disposizioni penali del diritto penale amministrativo contemplano dei comportamenti che di fatto, vista in particolare la tecnicità delle disposizioni e degli ambiti considerati, non sono opera di minori di età inferiore ai 15 anni. Si può inoltre presumere che, viste le caratteristiche menzionate, i minori di età inferiore ai 15 anni non abbiano la capacità penale in relazione a un gran numero di reati del diritto penale amministrativo38. Per questi motivi è opportuno mantenere il limite di età di 15 anni.
Quanto al regime materiale, è necessario precisare che la DPMin si applica e dovrebbe continuare ad applicarsi ai minori in virtù del duplice rinvio degli articoli 2 AP-DPA e 9 capoverso 2 CP.
37 RS 311.1
38 BSK VStrR-AEBERSOLD, art. 4 N 2