Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Riguardo a quanto precede occorre tuttavia rilevare che questa nuova esigenza di prova complicherebbe notevolmente le procedure. Sarebbe quindi in contrasto con l’obiettivo stesso della disposizione che consiste nella liquidazione efficace dei casi bagatellari. L’esigenza di una colpa dell’impresa contraddice peraltro l’assenza di riconoscimento di colpevolezza dell’impresa medesima e la sua semplice condanna al pagamento della multa. Inoltre, va citata la necessità pratica delle autorità di perseguimento penale amministrativo di disporre di uno strumento semplice, efficace e basato sul principio dell’economia di procedura per liquidare i casi poco gravi. Sebbene non siano state pubblicate statistiche delle condanne fondate sull’articolo 7 DPA vigente, le informazioni raccolte nel quadro del gruppo di lavoro consultato dall’UFG e trasmesse a quest’ultimo dai più grandi uffici dell’Amministrazione federale durante l’elaborazione dell’AP-DPA dimostrano che il tasso di accettazione dei decreti penali pronunciati contro le imprese è molto elevato. La scarsità della giurisprudenza sull’articolo 7 DPA conferma tale constatazione. Se in futuro queste decisioni implicheranno la constatazione che è stata commessa una colpa nell’organizzazione dell’impresa, il grado di accettazione diminuirà. Il riconoscimento di una tale colpa potrebbe inoltre, ad esempio, avere per conseguenza l’apertura di una procedura disciplinare da parte della FINMA per le imprese interessate dal vigente articolo 49 LFINMA. Anche l’AP-DPA deve quindi offrire uno strumento per liquidare con semplicità e soddisfazione di tutte le parti interessate le infrazioni poco gravi. A dire il vero, non è il principio stesso dell’articolo 7 DPA vigente a essere problematico, ma le disposizioni delle leggi speciali che lo riprendono aumentando l’importo determinante della multa al punto che non riguardano più soltanto casi poco gravi. Sicuramente è difficile determinare l’importo massimo della multa per i casi poco gravi. Tuttavia non si capisce come sia possibile sostenere che tale potrebbe essere ancora il caso di una multa di 100 000 franchi, come previsto da numerose leggi settoriali64. E come stanno le cose quando la multa è pari a 50 000 franchi, come previsto da altre leggi settoriali65? Si potrebbe risolvere questo problema sostituendo il requisito della sproporzione tra l’importo della multa nella fattispecie e il costo dei provvedimenti d’inchiesta necessari per identificare le persone fisiche responsabili con il requisito della sproporzione tra tali costi e la gravità del reato nella fattispecie. Il ricorso a questo criterio permetterebbe di stabilire a 50 000 franchi il limite oltre il quale l’articolo 7 DPA vigente non può più essere applicato.
Per rimettere il principio dell’economia di procedura al centro del meccanismo e giustificare una condanna dell’impresa senza sua colpa, l’articolo 7 capoverso 1 AP-DPA riprende quindi il meccanismo del diritto vigente con le seguenti modifiche:
• aumento dell’importo determinante della multa nella fattispecie a 50 000 franchi;
• il costo dei provvedimenti d’inchiesta necessari per identificare le persone fisiche responsabili deve apparire sproporzionato rispetto alla gravità del reato in questione e non della pena comminata.
L’avamprogetto esclude chiaramente l’applicazione dell’articolo 7 alle pene pecuniarie, perché tale disposizione si applica solo in caso di multa.
Il nuovo capoverso 1 implica l’abrogazione di tutte le disposizioni delle leggi speciali che riprendono il principio del vigente articolo 7 DPA aumentandone l’importo determinante.
64 Art. 125 LD; art. 100 LIVA; art. 40 LImT; art. 39 LIB; art. 133 LGD
65 Art. 27 LVP; art. 64, al. 2, LPD; art. 59a LAlc; art. 24, al. 3bis, LBN; art. 49 LFINMA