Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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colo 9 è adeguata a quella dell’articolo 49 CP. Inoltre, l’espressione «pene da commutazione» è sostituita da «pena detentiva sostitutiva» conformemente alla terminologia usata nell’articolo 10 AP-DPA e nel CP.
L’articolo 9 prevede ora esplicitamente l’applicabilità alle pene pecuniarie, oltre alle multe che sanzionano le contravvenzioni. Il vigente articolo 9 DPA, che non è stato adeguato in occasione dell’entrata in vigore della nuova PG-CP il 1° gennaio 2007, intende per «multa» non solo la multa per contravvenzioni (art. 106 vCP) bensì anche la multa per delitti (art. 48 vCP) del vecchio CP, ossia tutte le sanzioni pecuniarie. Dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del CP, sulla base delle regole di conversione dell’articolo 333 CP, il campo d’applicazione dell’articolo 9 DPA comprende le multe e, a determinate condizioni (v. in seguito) le pene pecuniarie, ossia tutte le sanzioni pecuniarie, a prescindere dal fatto che riguardino contravvenzioni, delitti o crimini75.
La deroga dell’articolo 9 ai principi della pena unica e dell’aumento della pena in caso di concorso di reati (art. 49 CP) è giustificata dal fatto che il principio dell’unità della procedura sancito dall’articolo 29 CPP non si applica al procedimento penale amministrativo nel quale il perseguimento e il giudizio dei reati spetta all’autorità competente per l’applicazione della legge amministrativa in questione. In caso di concorso di reati, questi sono quindi spesso giudicati da autorità differenti. L’attuazione dell’articolo 49 CP sarebbe pertanto realizzabile soltanto con notevoli sforzi di coordinamento tra le diverse autorità competenti76.
La deroga prevista dal vigente articolo 9 DPA rimane giustificata per le multe (lett. a) comprese quelle previste per crimini o delitti (p. es. art. 14 cpv. 4 DPA). La sua soppressione comporterebbe, oltre al lavoro supplementare derivante dalla necessità di coordinamento di cui sopra, i seguenti svantaggi: la vanificazione degli effetti di prevenzione speciale nei casi di recidiva (impossibilità di infliggere una pena pecuniaria abbastanza elevata in caso di recidiva), l’incompatibilità con le cornici edittali dinamiche previste nella legislazione settoriale, l’impatto negativo sull’imperativo di celerità, la limitazione dei diritti/delle opzioni dell’imputato di agire in modo differenziato in funzione dei diversi procedimenti considerati, il lavoro supplementare per la formazione dei collaboratori che redigono verbali finali e pronunciano decreti penali in procedura abbreviata e le conseguenze negative per le finanze della Confederazione.
La deroga prevista dal vigente articolo 9 DPA rimane giustificata per le pene pecuniarie (lett. b) soltanto nella misura in cui tali pene sono pronunciate da diverse autorità penali amministrative. Quando una stessa autorità penale amministrativa deve giudicare più reati di sua competenza, l’attuazione dell’articolo 49 CP non implica un maggiore lavoro che permetta di giustificare l’applicazione del cumulo delle pene. Poiché il vigente articolo 9 DPA contempla tuttavia anche questo caso, l’articolo 9 lo corregge77.
Art. 10 Pena detentiva sostitutiva
L’articolo 10 riprende solo in parte l’articolo 10 DPA in vigore, che deroga agli articoli 35 e 36 CP (in combinato disposto con l’art. 106 cpv. 5 CP). Tutti i pareri espressi nel gruppo di lavoro ritengono che la disposizione derogatoria del vigente articolo 10 DPA vada modificata. È necessario fare in modo che il disciplinamento del diritto penale amministrativo applicabile alla
75 Per ulteriori dettagli, cfr. BSK VStrR-ACHERMANN, art. 9 N 1 e 14 seg.
76 Per ulteriori dettagli, cfr. BSK VStrR-ACHERMANN, art. 9 N 3 e 14
77 Per ulteriori dettagli, cfr. BSK VStrR-ACHERMANN, art. 9 N 3 e 9.